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Si comunica che sono disponibili presso i servizi demografici i moduli per la raccolta firme per la proposta di legge ad iniziativa popolare "Cieli Blu".
PROGETTO DI LEGGE
SCOPI:
1. Per vietare la modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche all'interno dello spazio aereo italiano e per altri scopi.
TITOLO
La presente legge può essere citata come "Cieli blu". DIVIETO DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE (GEOINGEGNERIA).
IN GENERALE:
(a) Chiunque, in una qualsiasi delle circostanze descritte nel comma (b), effettui consapevolmente modifiche meteorologiche nel territorio italiano, compresi i territori e i possedimenti italiani, sarà soggetto alle sanzioni descritte nel comma (c).
(b)CIRCOSTANZE DESCRITTE
Ai fini del comma (a), le circostanze descritte in questo comma sono che:
1) l’ imputato che ha viaggiato nel commercio interstatale o estero, o ha viaggiato utilizzando un mezzo, un canale, una struttura o uno strumento di commercio interstatale o estero, a sostegno o in connessione con la condotta descritta nel comma (a);
2) l’ imputato che ha utilizzato un mezzo, un canale, una struttura o uno strumento di commercio interstatale oestero a sostegno o in connessione con la condotta descritta nel comma (a);
3) l’ imputato che ha trasmesso nel commercio interstatale o estero qualsiasi comunicazione relativa o a sostegno della condotta descritta nel paragrafo (a) utilizzando qualsiasi mezzo, canale, struttura o strumento del commercio interstatale o estero o nel commercio interstatale o estero o che lo influenza con qualsiasi mezzo o in qualsiasi modo, inclusi computer, posta, filo o trasmissione elettromagnetica;
4) la condotta descritta nel paragrafo (a) si è verificata all'interno della giurisdizione marittima e territoriale speciale dell’Italia, della giurisdizione speciale del Territorio italiano o di qualsiasi territorio o possesso dello Stato italiano;
5) la condotta descritta nel comma (a) si è altrimenti verificata o ha interessato il commercio interstatale o estero.
C) SANZIONI
ART. 1 - SANZIONE PENALE
Chiunque violi individualmente o in associazione con più individui, il comma (a) sarà multato non più di euro 100.000 per ciascuna violazione e con 5 anni di reclusione. Qualunque Ente e/o Associazione nazionale ed internazionale che violi il comma (a) sarà multata per euro 100.000 per ciascuna violazione, ed i Presidenti Amministratori, Delegati, passibili di una pena detentiva pari a 5 anni di reclusione.
ART. 2 - SANZIONE CIVILE
L' ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), in coordinamento con il Ministero dell’ Economia e delle Finanze potrà imporre una sanzione civile di non più di 10.000 euro per ciascuna violazione del comma (a), in aggiunta a qualsiasi altra sanzione prevista dalla legge. L'accertamento delle violazioni verrà notificato al vettore o soggetto interessato, con l'emissione di ordinanze ingiunzioni da parte delle Direzioni Aeroportuali ENAC. ART. 3 - VIOLAZIONI RIPETUTE Ogni caso di iniezione, rilascio, emissione o dispersione ai sensi della sottosezione (a) costituisce una violazione separata di tale sezione.
ART. 4 - SEGNALAZIONE E INDAGINE (a)SEGNALAZIONE AL PUBBLICO (1)ISTITUZIONE DEL SISTEMA — L'ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), in coordinamento con l'Amministrazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’ Amministrazione dell’ ENAV (Ente Nazionale Assistenza Volo) e con l’ Amministrazione della Difesa dell’ Areonautica Militare, del Ministero degli Interni, con 'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e con il sistema SNPA, che include le ARPA/APPA regionali/provinciali, con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) segnaleranno qualsiasi sospetta violazione che si ritiene si sia verificata ai sensi della sottosezione (a e b2).
ART. 5 - ABROGAZIONE DELLE LEGGI ESISTENTI (a)LEGGE STATALE/LEGGE REGIONALE — Qualsiasi disposizione di una legge statale e/o ad essa equiparata oregionale,che autorizzi o richieda modifiche meteorologiche, incluso un requisito di licenza o un permesso per tali modifiche meteorologiche, è abrogata. ART. 6 - MODIFICA DEL TEMPO
(A)IN GENERALE — Il termine "modifica del tempo" significa qualsiasi iniezione, rilascio, emissioned o dispersione di una sostanza chimica, di un composto chimico o di una sostanza, o trasporto di un apparato nell'atmosfera con l'espresso scopo di: (i) produrre un cambiamento artificiale nella composizione, nel comportamento o nella dinamica dell'atmosfera; o (ii) influenzare la temperatura, il tempo, il clima o l'intensità della luce solare.
(B)ESEMPI — Tale termine include: (i) geoingegneria; (ii) inseminazione delle nuvole; (iii) modifica e gestione della radiazione solare; e (iv) il rilascio di un aerosol nell'atmosfera per influenzare la temperatura, le precipitazioni ol'intensità della luce solare.
Nella presente legge: ATMOSFERA — Il termine "atmosfera" indica l'involucro gassoso che circonda la Terra, compreso tutto lo spazio aereo all'interno della giurisdizione territoriale dell’ Italia.
ART. 7 - DATA DI ENTRATA IN VIGORE
La presente legge entrerà in vigore 90 giorni dopo la data di promulgazione.
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Ultimo aggiornamento: 29-05-2026, 10:17

